martedì 27 novembre 2007

La questione degli assorbimenti nel rinnovo del CCNLM

I paladini del liberismo, Federmeccanica e la Confindustria tutta ad ogni convegno, ad ogni meeting, ad ogni editoriale lamentano nel sistema economico italiano una mancanza di meritocrazia. Nella prassi, però accade usualmente che molte aziende - come IBM - riassorbano gli aumenti personali di merito negli aumenti derivanti da rinnovo del contratto collettivo nazionale. Questo evidenzia che l'elargizione degli aumenti individuali "di merito" è ideologica in quanto atta principalmente a neutralizzare l'azione del sindacato poichè la maggior parte di questi aumenti viene distribuita poco prima degli aumenti collettivi svalorizzando le iniziative a sostegno dei rinnovi contrattuali; cioè l'azienda con gli aumenti individuali distribuisce leggermente in anticipo gli aumenti derivanti da CCNL. Se veramente questi aumenti fossero di "merito individuale" perchè dovrebbero essere riassorbiti dagli aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva?


La piattaforma presentata da FIM-FIOM-UILM nel giugno scorso per il rinnovo del CCNL dei metalmeccanici dà a Federmeccanica la possibilità di dare un senso ai propri proclami sulla meritocrazia e dimostrare un minimo di coerenza, accettando la rivendicazione da parte dei metalmeccanici della non assorbibilità degli aumenti di merito individuali. Se questa clausola venisse accettata tutti i dipendenti, e non solo quelli “al minimo sindacale”, toccherebbero con mano il risultato delle lotte collettive.

Per la cronaca, ricordiamo che gli aumenti richiesti sono di 107 € lordi al 4° livello, 117€ al 5° livello, 129€ al 5°s, 139€ al 6° e 154€ al 7°.

7 commenti:

Anonimo ha detto...

L’assorbimento intercorre tra i miglioramenti sopravvenuti per rinnovo di ccnl ed i trattamenti conferiti genericamente (cioè a dire non personalizzati in funzione di particolari meriti o qualità del lavoratore, ma ad esempio occasionati da situazioni momentanee del mercato del lavoro e simili); nonché nei confronti dei trattamenti addizionali pattuiti a livello individuale, intuitu personae, alla condizione – per quest’ultimi – che ricorra:

x) una esplicita previsione di assorbibilità (in luogo della conservazione) espressa nella fonte normativa (ccnl) apportante i miglioramenti;

y) ovvero qualora nella lettera di concessione iniziale del superminimo ad personam sia stata inserita dall’azienda una clausola espressa di assorbibilità ad opera dei futuri benefici economici per variazione dei minimi contrattuali;

z) oppure, in mancanza di esplicita previsione, nel caso in cui la ratio del conferimento del superminimo risulti oggettivamente comune a quella dell’altro beneficio sopravvenuto (es. entrambe corrisposte in funzione di premio di operosità o di rendimento, di indennità di disagio o di rischio, di sottosuolo e simili).

Il beneficio conseguente, ad esempio, agli ex scatti di contingenza (quando erano vigenti) o agli attuali aumenti per recupero d’inflazione, non è compensabile (cioè non è assorbibile) con il superminimo sia generico sia intuitu personae, in quanto la ex contingenza o quanto pattuito sia a fronte di recupero d’inflazione pregressa sia a fronte di concordata inflazione programmata futura che matura a favore del lavoratore hanno una ratio del tutto autonoma e diversa dalla causale attributiva dei superminimi: quella di assicurare, nel corso del tempo, una invarianza del potere reale delle retribuzioni in correlazione al costo vita. Sono cioè finalizzati ad assolvere ad una funzione ricostitutiva, in termini reali, del valore nominale delle precedenti, pattuite competenze corrispettive della prestazione di lavoro. Naturalmente per statuire una simile inassorbibilità occorre che le parti convengano sulla effettiva misura di lievitazione salariale imputabile a tali meccanismi (in percentuale sui minimi tabellari) di salvaguardia del solo potere reale del salario e che, per un eventuale contenzioso, il giudice ne riscontri esplicitata in contratto la misura da salvaguardare, distintamente enucleata. Altrimenti l’indifferenziata ed indistinta somma da incremento contrattuale finisce per assorbire fino a concorrenza l’intera misura dei superminimi. Spetta quindi alle OO.SS. avere l’accortezza di far risaltare nel testo contrattuale quanto erogato per effettivo incremento salariale/stipendiale e quanto (in percentuale) per garantire la mera invarianza, in termini reali, della retribuzione nominale.
E’ noto che dopo l’abolizione del meccanismo di scala mobile, da anni i rinnovi contrattuali avvengono attraverso due componenti (o calcoli) addizionali e congiunti: la percentuale di recupero e garanzia del potere d’acquisto dei salari e gli incrementi della scala parametrale. Ad es. nella piattaforma per il rinnovo del ccnl 12.2.2005 per il settore del credito (ma uguale metodologia viene praticata, ad es., nella piattaforma del 4.2.2007 per il rinnovo del ccnl metalmeccanici e di altri settori), le OO.SS. hanno quantificato una richiesta per recupero e a garanzia (in corso di vigenza d’accordo) del potere d’acquisto delle retribuzioni in misura del 3,8% (1,8% per recupero inflazione 2006 e 2% per inflazione attesa nel 2007) cui si aggiunge un 3,5% medio discendente dalla crescita della nuova scala parametrale. Se le OO.SS. avranno l’accortezza (che finora è loro mancata) di quantificare congiuntamente – una volta raggiunta l’intesa sull’incremento retributivo complessivo - quanto è la misura (percentuale) imputabile a salvaguardia del potere reale della retribuzioni e quanto è la differenza (in percentuale) ascrivibile ad effettivo miglioramento economico, la prima non potrà entrare quale fattore assorbente nel meccanismo di recupero dei superminimi, residuando questa funzione solo all’altra componente effettivamente incrementativa delle retribuzioni.

f_fiac ha detto...

Caro Anonimo,
d'accordo sul piano formale.
Ma il problema è che le aziende nel corrispondere un aumento del superminimo mettono quasi sempre la clausola "a titolo di anticipazione su futuri aumenti stabiliti dalle fonti normative... ". A mio modo di vedere, il punto "politico" è che le aziende fanno passare per aumento personale (che sia dovuto ad un merito personale, ad una qualità personale o ad una particolare situazione del mercato del lavoro non importa, sostanzialmente si può sempre rincondurre ad un riconoscimento del valore del singolo lavoratore) quello che in realtà è un anticipo su aumenti collettivi.

Venendo all'ultimo punto del tuo ragionamento...

Dici che le OO.SS. dovranno distinguere "quanto è la misura (percentuale) imputabile a salvaguardia del potere reale della retribuzioni e quanto è la differenza (in percentuale) ascrivibile ad effettivo miglioramento economico, la prima non potrà entrare quale fattore assorbente nel meccanismo di recupero dei superminimi, residuando questa funzione solo all’altra componente effettivamente incrementativa delle retribuzioni."

Posto che le OO.SS. riusciranno ad essere più attente, io contesto anche l'assorbimento sulla quota parte che rappresenta l'aumento economico effettivo. Un aumento economico del minimo contrattuale rappresenta il riconoscimento del valore del lavoratore in quanto appartenente ad una determinata categoria, mentre il superminimo individuale rappresenta il valore personale in più rispetto al valore in quanto metalmeccanico. Questi due aumenti non dovrebbero mai compensarsi.

Prendiamo il caso recente della FIAT. Una settimana prima del primo sciopero per il contratto la FIAT ha distribuito 30 euro a tutti (che in realtà tenuto conto dell'indennità di vacanza contrattuale erano circa 20 euro).
Va bene, dal punto di vista formale FIAT ha detto che sono anticipi. Ma come può Marchionne sostenere che "Per l'importante contributo dei lavoratori della Fiat ai buoni risultati del gruppo abbiamo voluto dare un segnale... ". Se quell'aumento è elargito per il particolare merito dell'operaio FIAT, perchè deve essere riassorbito negli aumenti destinati agli operai in quanto appartenenti ai metalmeccanici? Dire che i 30 euro sono distribuiti per i buoni risultati della FIAT a cui gli operai FIAT hanno contribuito è anche una mossa "ideologica" per far sembrare che la FIAT premia il merito (a parte il fatto che di meriti specifici degli operai FIAT si dovrebbe parlare durante una vertenza aziendale e non nel bel mezzo di una vertenza sull contratto nazionale).


Un saluto,
Francesco

Anonimo ha detto...

Ciao!
Non solo ... gli assorbimenti vengono anche fatti a personale che ha la famosa frasetta sulla lettera di assunzione ...percui fino a quando non verra' tutto assorbito "l'assorbibile" addio contratto nazionale ...non mi sembra giusto!!!
P.S. Lo so che l'unica alternativa era di non rientrare in IBM!!!

Anonimo ha detto...

Vado controcorrente sostenendo che l'assorbimento degli aumenti contrattuali entro gli aumenti aziendali unilaterali sia un errore aziendale che potrebbe essere sfruttato dall'iniziativa sindacale purchè questa affrontasse seriamente la questione della retribuzione differenziata per professionalità e merito. Ho sviluppato il ragionamento in questo intervento dell'anno scorso.

Unknown ha detto...

Ancora una volta il punto degli assorbimenti si è risolto con una presa in giro.

Possibile che non si riesca a far passare il principio che il superminimo una volta acquisito non debba poter essere ridotto, e che le famigerate clausole di "anticipo sui futuri aumenti" siano di fatto antisindacali?

Che ne pensate?

Anonimo ha detto...

Si, probabilmente lo e

Anonimo ha detto...

imparato molto